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concorsuali
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22 Ottobre 2011 -
Fallimento - Creditori - Atti
pregiudizievoli - Azione revocatoria fallimentare
- Prestazione
diversa dal danaro - Modalità anomala di estinzione del debito ex
art. 67, comma 1, n. 2 legge fall. - Configurabilità - Condizioni -
Collegamento tra l'acquisto del bene dal fallito e la compensazione
del credito originario di terzi verso il fallito con il pagamento
del prezzo - Conseguenze sulla prova dell'elemento soggettivo - In
tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente
passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei
singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del
"collegamento funzionale", conferisce alla complessiva operazione un
carattere anormale, alla stregua di una "datio in solutum"
qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; ne deriva
che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua
l'indagine in ordine alla prova della "scientia decoctionis",
competendo alla parte convenuta - nella specie l'"accipiens" -
dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza
dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto.
(Fattispecie relativa ad una compravendita immobiliare nella quale
la società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella
stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo
verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato in parte il
credito originario con il debito per il prezzo cui era tenuta in
relazione all'acquisto predetto, accollandosi un mutuo per l'importo
residuo del prezzo). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12644
del 09/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 -
Fallimento ed altre procedure concorsuali - formazione dello
stato passivo - passività fallimentari (accertamento del passivo) -
formazione dello stato passivo - Decreto di esecutività dello stato
passivo - Efficacia preclusiva durante la procedura fallimentare -
Portata - Contestabilità, fuori del fallimento, della validità e
dell'efficacia dei titoli posti a fondamento delle domande di
ammissione al passivo - In tema di definitiva formazione dello stato
passivo, l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al
decreto di esecutività emesso ex art. 97 legge fall. dal giudice
delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in
quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la
procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non
possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice
diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al
credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità
del titolo da cui esso deriva; peraltro, ciò non comporta che, al di
fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, sia possibile
contestare in sede di cognizione ordinaria - in contrasto con l'art.
52 legge fall. - la validità o l'efficacia degli stessi titoli posti
a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi,
necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della
formazione dello stato passivo. (In applicazione di detto principio,
la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di
rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali, proposta
in via subordinata e dunque per l'ipotesi di rigetto dell'azione
revocatoria fallimentare, e ha evidenziato che, in tesi,
l'accoglimento di quest'ultima, conducendo alla dichiarazione
d'inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente,
comporterebbe di per sé il diritto alla restituzione degli interessi
legali). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12638 del
09/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Fallimento ed altre procedure
concorsuali - concordato preventivo - provvedimenti immediati -
dichiarazione di fallimento - Procedimento di revoca dell'ammissione
al concordato ex art. 173 legge fall. - Contestuale esistenza
dell'iniziativa volta alla dichiarazione di fallimento - Esercizio
del diritto di difesa - Modalità - Indicazione del possibile esito
del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall. -
Audizione del debitore per interlocuzione sulle istanze di
fallimento - Necessità - Esclusione - Unicità del procedimento -
Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie successiva
al d.lgs. n. 169 del 2007. In tema di dichiarazione di fallimento
nel corso della procedura di concordato preventivo, quando sia
promosso il procedimento per la revoca della relativa ammissione, ai
sensi dell'art. 173 legge fall. (nel testo conseguente alle
modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), la formale
conoscenza, da parte del debitore, dell'esistenza di una iniziativa
per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare la
"indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei
presupposti per la dichiarazione di fallimento", richiesta dall'art.
15, comma quarto, legge fall., quale monito in ordine al possibile
esito della procedura e invito ad eventualmente esercitare il
diritto di difesa, senza necessità di convocare il debitore per
interloquire specificamente in ordine alle istanze di fallimento;
infatti, dal tenore dell'art. 173, secondo comma, legge fall. emerge
che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al
concordato preventivo, sussistendone i presupposti processuali e
sostanziali, viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori
adempimenti procedurali. (Né sussiste alcuna necessità di tenere
procedimenti distinti, in quanto uno dei presupposti dell'eventuale
dichiarazione di fallimento è proprio la revoca dell'ammissione al
concordato; sussiste complementarietà delle questioni trattate e,
quindi, piena possibilità di difendersi contestualmente su tutte;
infine, la stessa allegazione di motivi di censura del decreto di
revoca dell'ammissione ben può trovare ingresso nell'ulteriormente
unitario procedimento di reclamo avverso la sentenza di fallimento,
proponibile ex art. 18 legge fall. benché nell'art. 173 legge fall.
non sia riprodotto il disposto dell'art. 162, comma 3, legge fall.,
che prevede tale modalità di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez.
1, Sentenza n. 13817 del 23/06/2011
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| 8 Ottobre 2011 - Fallimento
- Opposizione allo stato passivo - Udienza di discussione avanti al
tribunale - Dichiarazioni rese personalmente dal curatore non
costituito - Illustrazione di dati presenti in atti
- Causa di nullità del procedimento - Esclusione - Mera irregolarità
- Configurabilità - Nel giudizio di opposizione allo stato passivo,
l'audizione informale del curatore, che compaia personalmente,
benché non costituito tramite ministero di un legale, per l'udienza
di discussione avanti al collegio, costituisce una mera
irregolarità, e non una causa di nullità del procedimento, regolato
dall'art. 99 legge fall., quando lo stesso si sia limitato ad
illustrare dati già presenti nei documenti in atti, nella specie
allegati al ricorso in opposizione, poiché il tribunale di tali dati
avrebbe comunque dovuto tener conto d'ufficio. Corte di Cassazione,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12012 del 31/05/2011
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24 Settembre 2011 - Fallimento
- Opposizione allo stato passivo - Accertamento passivo
- mancanza di prova della tempestiva costituzione in giudizio
della ricorrente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n.
8757 del 15/04/2011
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2 Settembre 2011 -
Fallimento
- Atti a titolo oneroso - Effetti pregiudizievoli ai creditori
- Pagamento effettuato
nell'ambito di procedura esecutiva individuale - Revocabilità -
Condizioni - Fondamento. È revocabile il pagamento ottenuto dal
creditore mediante esperimento di procedura esecutiva individuale
(nella specie espropriazione presso terzi) se risalente al periodo
sospetto, in quanto ciò che rileva non è l'atteggiamento psicologico
che lo sorregge, ma l'effetto che produce sulla integrità della
garanzia patrimoniale, identica essendo la compromissione della "par
condicio creditorum". Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7579
del 01/04/2011
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25 giugno 2011 -
Fallimento
- Beni del fallito - Somme affluite su conto corrente del fallito in
epoca successiva al fallimento - Diritto del curatore all'acquisizione
alla massa - Sussistenza - Avvenuto pagamento con dette somme in
favore di terzi - Operazioni compiute dal depositario del conto in forza
di pregressi rapporti con il fallito - In tema di efficacia della
dichiarazione di fallimento sulla capacità patrimoniale del debitore, se
è vero che compete al curatore la legittimazione alla restituzione di
tutte le somme affluite sul conto del fallito ed ivi pervenute dopo la
predetta sentenza ai sensi dell'art.44 legge fall., tale circostanza non
instaura di per sè una preclusione normativa a che altro soggetto (nella
specie, le Poste Italiane) provveda da detto conto (mediante emissione e
consegna di assegni) al pagamento di terzi, in ragione di pregressi
rapporti giuridici con il fallito; occorre invero stabilire se vi sia
stata corretta effettuazione di tale pagamento, al fine di accertare un
eventuale credito restitutorio del fallimento, previa identificazione
del soggetto "solvens" ovvero del beneficiario del pagamento stesso,
quale legittimato all'azione della curatela, tenuto conto che l'art. 42,
primo comma, legge fall. si limita a sancire la perdita della capacità
del fallito di disporre dei suoi beni dalla data del fallimento. Corte
di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5230 del 04/03/2011
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11 giugno 2011 -
Fallimento
- Procedure concorsuali - Legittimazione processuale del fallito
-
La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla
dichiarazione di fallimento, relativamente ai rapporti di pertinenza
fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere
relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela
abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual
caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere
assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile la
proposizione del ricorso per cassazione da parte del fallito avverso
sentenza della Commissione tributaria regionale, in un caso in cui la
curatela aveva partecipato ai due gradi di giudizio di merito ma non aveva
ritenuto di impugnare la decisione emessa dalla Commissione tributaria
regionale).Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5571 del 09/03/2011
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4 giugno 2011 -
Reati
fallimentari – bancarotta – pluralita’ di fatti – circostanza aggravante
– esclusione – concorso di reati
- Le Sezioni Unite, risolvendo un
risalente contrasto interpretativo, hanno precisato che in caso di
pluralità di condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito
di uno stesso fallimento, le medesime mantengono autonomia, dando luogo
ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel
cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.,
disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una
circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della
continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod.
pen. Nella stessa occasione la Corte ha altresì escluso che, con
riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, sia
configurabile la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su
altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura
concorsuale. Corte di Cassazione, sentenza n. 21039 del 26 maggio 2011
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21 Maggio 2011 -
Fallimento
- Effetti per i creditori - Azioni proposte nei confronti del
fideiussore del fallito
- Attrazione nella competenza del tribunale fallimentare - Esclusione -
Fondamento. - Azioni proposte nei confronti del fideiussore del fallito
- Attrazione nella competenza del tribunale fallimentare - Il fallimento
del debitore principale non comporta l'attrazione nella competenza del
tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei
confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale
della responsabilità di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di
pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei
confronti del predetto debitore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n.
4464 del 24/02/2011
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21 Maggio 2011 -
Fallimento
- Curatore - Responsabilità - Deposito delle somme
afferenti alle attività di gestione in
libretto bancario nominativo intestato alla procedura fallimentare -
Indebiti prelievi da parte di terzi - Omessa custodia del libretto del
fallimento - Responsabilità del curatore - In tema di responsabilità del
cessato curatore fallimentare, l'intervenuta delega a terzi di custodia
del libretto bancario intestato alla
curatela e l'omissione di ogni controllo sulle relative operazioni
bancarie costituiscono violazione del principio di in trasmissibilità
delle funzioni di curatore e dell'obbligo di custodia del libretto; in
tal caso, pertanto, eventuali indebiti prelievi da parte di terzi o di
dipendenti della banca non costituiscono evento interruttivo del nesso
di causalità tra la condotta negligente del curatore e l'evento dannoso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 710 del 13/01/2011
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Marzo 2011 - Fallimento
- Apertura di credito - Rimesse alla banca
-
Conoscenza dello stato di insolvenza della Ce.
da parte della banca attraverso presunzioni - versamenti solutori e
non ripristinatori della provvista
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 11 novembre 2010, n. 22915
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9 ottobre 2010 - Fallimento
Insinuazione tardiva al passivo, sentenza, curatore, decadenze
(Tribunale di Nola, sentenza del 10 giugno 2009) Nota alla sentenza del Tribunale di Nola
10 giugno 2009 Avv. Maria Valeria Intini
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Il contratto stipulato con la società fallita, benché privo di data certa, è opponibile all'assuntore del concordato fallimentare, il quale non è terzo ma successore del fallito. Questi è quindi sottoposto a tutte le eccezioni opponibili al curatore, ivi compresa l'eccezione di compensazione di crediti, ancorché non insinuati al passivo fallimentare. Posto che nella compensazione volontaria, così come in quella legale, i crediti e i debiti si estinguono dal giorno della loro coesistenza, presupposto necessario e sufficiente per la compensazione in sede di fallimento è la coesistenza delle contrapposte ragioni in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento. Massima a sentenza Tribunale di Modena n. 337, dep. 1.3.2010, dott. Alberto Rovatti. massima Redatta da avv. Claudia Pieragnoli
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Fondo Patrimoniale - Fallimento
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Fondo Patrimoniale - Fallimento - Esclusione dei i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, dai beni del fallimento (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 22 gennaio 2010, n. 1112)
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- La transazione fiscale - Auditorium Cassa Forense – Roma, Via E. Q. Visconti, 8 - Ingresso gratuito riservato agli iscritti - Organizzato da: Avvocati per l'Europa, ACF Associazione Curatori Fallimentari e ForoEuropeo iscrizione >>
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| 25 Gennaio 2009 - Fallimento e procedure concorsuali - articolo 67 L.F. - Azione revocatoria - "realizzo coattivo" delle garanzie pignoratizie - prova della qualita' di meri atti di escussione delle garanzie pignoratizie precedentemente costituite (Corte di Cassazione Sezione 1 civile: Sentenza n. 26898 del 10/11/2008)visualizza
documento
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| 12 Dicembre 2008 - FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - ISTANZA DI FALLIMENTO PRESENTATA DA AVVOCATO PRIVO DI MANDATO - REVOCA - RESPONSABILITA' AGGRAVATA DELL'ISTANTE - Costituisce causa di revoca del fallimento la sua apertura per effetto di istanza proposta da legali investiti di una procura limitata alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo; la stessa revoca, inoltre, configura titolo per la responsabilità aggravata, ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ., a carico di tali anomali istanti, eventualmente in concorso, come nella specie, con la società fallita che si sia resa irreperibile e non abbia partecipato all’istruttoria prefallimentare, evitando così di segnalare che il credito, nel frattempo, era stato estinto per pagamento. (dal sito della Corte di Cassazione massima e testo Completo: Sentenza n. 28226 del 26 novembre 2008)
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| 12 Dicembre 2008 - FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - ISTANZA DI FALLIMENTO PRESENTATA DA AVVOCATO PRIVO DI MANDATO - REVOCA - RESPONSABILITA' AGGRAVATA DELL'ISTANTE - Costituisce causa di revoca del fallimento la sua apertura per effetto di istanza proposta da legali investiti di una procura limitata alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo; la stessa revoca, inoltre, configura titolo per la responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96 cod. proc. civ., a carico di tali anomali istanti, eventualmente in concorso, come nella specie, con la società fallita che si sia resa irreperibile e non abbia partecipato all'istruttoria prefallimentare, evitando così di segnalare che il credito, nel frattempo, era stato estinto per pagamento. (dal sito della Corte di Cassazione massima e testo Completo: Sentenza n. 28226 del 26 novembre 2008) visualizza
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| 4 Dicembre 2008 - Legge fallimentare - modifica dell’art. 182 ter della legge fallimentare - (Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263)
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| 4 Dicembre 2008 - Legge fallimentare - modifica dell'art. 182 ter della legge
fallimentare - (Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale. (GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263) visualizza
documento
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| 7 Marzo 2008 - Diritto Fallimentare - Illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Corte Costituzionale Sentenza 39/2008 ). visualizza documento
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| Gennaio 2008 - Fallimento – Curatore – Compenso al Curatore cessato - Liquidazione – Esclusione – Acconto – (Sentenza n. 26730 del 19 dicembre 2007) News dal sito della Corte di Cassazione visualizza documento
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| Fallimento - stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale -impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni visualizza documento
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| Fallimento -Azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una societa', esperibile, ex art. 2394 c. c. - prescrizione quinquennale visualizza documento
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| Fallimento - Compenso Commissario giudiziario e Commissario liquidatore - Attivita' di commissario giudiziale e di commissario liquidatore svolta nella procedura di concordato preventivocon cessione dei beni visualizza documento
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| Fallimento - Preliminare di permuta di suolo edificatorio - Trasferimento ex art. 2232 - Contratto vincolante anche dopo la dichiarazione di fallimento visualizza documento
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| Illegittimita' costituzionale dell’articolo 144, quarto comma, del Rd 267/42 - Riabilitazione del fallito -Termine per il reclamo visualizza documento
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| Concordato preventivo con cessione dei beni - Contributo mobilita' - Imprese ammesse alconcordato preventivo visualizza documento
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| Ingiusta durata del processo - Procedura fallimentare - Riparazione del danno - Proposizione della domandaprima della definizione del giudizio - legge n. 89/2001 visualizza documento
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| Fallimentare - Falso in bilancio - Delitto di cui all'articolo 223 comma 2 numero 1 legge fallimentare, in relazione alla falsita' nelle comunicazioni sociali visualizza documento
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| Fallimento - Insinuazione tardiva contestata dal curatore . Competenza del collegio. - Il decreto del giudice delegato che rigetta la domanda di ammissione tardiva di un credito al passivo fallimentare è atto radicalmente inesistente, in quanto emesso da visualizza documento
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| Fallimento -Crediti per malattia professionale - Privilegio generale sui mobili - illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1,del c.c. nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato visualizza documento
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| illegittimita' costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16aprile 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la reclamabili visualizza documento
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