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Prot. Serv. Deliberazioni n. 1078/01
S. P. Q. R.
C O M U N E D I R O M A
Deliberazione n. 139
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2002
VERBALE N. 68
Seduta Pubblica del 7 ottobre 2002
Presidenza : MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA
L'anno duemiladue, il giorno di lunedì sette del mese di ottobre, alle ore 16,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica,
previa
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti
iscritti
all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI
CAPUTO.
Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art.
35 del
Regolamento, all'appello dei Consiglieri.
Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30
omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi esposti in narrativa, delibera di approvare il sottoriportato Regolamento:
REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO
INDICE
Art. 1. Istituzione del Difensore Civico
Art. 2. Ufficio del Difensore Civico
Art. 3. Funzioni del Difensore Civico
Art. 4. Requisiti soggettivi
Art. 5. Candidature
Art. 6. Modalità di elezione
Art. 7. Cessazione dalla carica
Art. 8. Indennità di carica
Art. 9. Organizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico
Art. 10. Iniziativa del Difensore Civico
Art. 11. Poteri del Difensore Civico e rapporti con gli uffici
Art. 12. Rapporti con gli Organi del Comune
Art. 13. Riesame di determinazioni negative del diritto di accesso
Art. 14. Controllo eventuale di legittimità
Art. 15. Rapporti con altre istituzioni ed associazioni di tutela dei diritti
Art. 16. Informazione alla comunità cittadina
Art. 17. Disposizioni abrogate.6
Articolo 1 Istituzione del Difensore Civico
1. E' istituito il Difensore Civico presso il Comune di Roma.
2. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, il presente regolamento
disciplina:
a) i requisit i soggettivi e le modalità di elezione del Difensore Civico e del Vice
Difensore Civico nonché le condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e di
cessazione dalla carica;
b) le modalità ed i termini per l'esercizio delle funzioni proprie del Difensore Civico
e, a garanzia dell'indipendenza dell'istituzione, i suoi rapporti con gli organi del
Comune e delle altre amministrazioni in relazione alla cui attività tali funzioni
sono esercitate.
3. Al Difensore Civico sono assicurati i mezzi e le risorse finanziarie, professionali e
strumentali per l'effettivo esercizio delle sue autonome prerogative.
Articolo 2 Ufficio del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico costituiscono l'Ufficio del Difensore
Civico.
2. Il Vice Difensore Civico ha funzioni vicarie.
3. Il Difensore Civico stabilisce il programma annuale di attività, assegnando al Vice
Difensore Civico specifici compiti ed incarichi da svolgersi secondo gli indirizzi
formulati dallo stesso; successivamente, ne verifica lo stato di attuazione, fissando
altresì gli indirizzi per la formazione della relazione annuale al Consiglio Comunale.
Articolo 3 Funzioni del Difensore Civico
1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi della comunità cittadina
nonché l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'amministrazione con
riguardo all'attività del Comune, dei Municipi, nonché delle aziende, istituzioni,
società ed enti controllati o partecipati a maggioranza o affidatari di pubblici servizi
del Comune di Roma, il Difensore Civico, nelle forme e nei limiti stabiliti dal
presente regolamento, accerta che i procedimenti amministrativi abbiano regolare
corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati ed attuati.
2. Il Difensore Civico promuove e persegue la tutela non giurisdizionale dei diritti e
degli interessi della comunità cittadina.
3. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue generali funzioni di tutela e di
garanzia,
assicura particolare attenzione alla tutela dei diritti e degli interessi di quanti, per
effetto di particolari condizioni personali, possono trovarsi in situazioni di svantaggio
nei rapporti con le Amministrazioni di cui al precedente comma 1.
4. Nei soli casi previsti e disciplinati dalla legge e con le modalità stabilite dal
presente
regolamento, il Difensore Civico esercita altresì il controllo eventuale e preventivo di
legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale.
Articolo 4 Requisiti soggettivi
1. Alla carica di Difensore Civico è preposto un cittadino, iscritto nelle liste
elettorali del
Comune di Roma, che, per preparazione e per esperienze acquisite nella tutela dei
diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e
capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una
delle
condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
3. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico:
a) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, dei Consigli Regionali,
Provinciali, Comunali e Municipali nonché i membri di Governo e delle Giunte
Regionali, Provinciali, Comunali e Municipali;
b) gli Amministratori ovvero i componenti dei Consigli di Amministrazione, o di
organismi direttivi e di controllo altrimenti denominati, delle Aziende Sanitarie
Locali di Roma, delle Aziende, Istituzioni ed Enti controllati dal Comune, di
Società a partecipazione comunale e di enti concessionari di pubblici servizi del
Comune di Roma;
c) i dipendenti del Comune di Roma e delle Aziende, Istituzioni, società ed enti
controllati o partecipati a maggioranza dal Comune o affidatari di servizi pubblici
del Comune di Roma;
d) coloro i quali, pur non legati da rapporto organico con le amministrazioni di cui
alla precedente lettera, prestino attività di livello dirigenziale presso di esse;
e) coloro i quali ricoprano cariche in organismi direttivi ed esecutivi di partiti
politici
o di organizzazioni sindacali e datoriali in ambito comunale, provinciale,
regionale o nazionale;
f) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate con le Amministrazioni di
cui alla precedente lettera c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero
che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni da tali Amministrazioni, nonché i liberi
professionisti che versino nelle medesime condizioni.
Le suddette cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle
funzioni dopo l'elezione.
4. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da
pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie
dell'istituzione.
5. Si applicano altresì le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco,
Assessore, Consigliere Comunale e dei Municipi del Comune di Roma.
6. Non può ricoprire la carica di Difensore Civico il presidente o il membro di organismi
direttivi od esecutivi di ordini professionali, associazioni o categorie rappresentative
di interessi organizzati di qualsiasi natura.
7. E' inoltre causa di decadenza l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o
amministrative.
8. Qualora, nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi in una
condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque
appartenente alla comunità cittadina, il Consiglio Comunale, ove l'Ufficio di
Presidenza ritenga la questione fondata, procede, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, alla contestazione di detta condizione invitando l'interessato a
fornire spiegazioni entro il termine di cinque giorni. Ove, alla scadenza di tale
termine, l'interessato non abbia fornito spiegazioni o le stesse siano state ritenute non
idonee a dimostrare l'infondatezza della questione sollevata, il Consiglio intima
all'interessato di rimuovere le condizioni contestate entro 10 giorni. Spirato tale
ultimo termine senza che sia stata integralmente operata la rimozione delle condizioni
ostative alla conservazione della carica, il Consiglio procede, ai sensi del successivo
articolo 7, comma 2, alla dichiarazione di decadenza. Procede altresì a tale
dichiarazione senza attendere il decorso del termine ove le cause accertate di
decadenza non siano rimuovibili.
9. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 sono parimenti richiesti per l'elezione alla
carica di Vice Difensore Civico in relazione al quale operano, con le stesse modalità,
le medesime cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste ai commi
precedenti per il Difensore Civico.
10. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi del Difensore Civico e del
Vice
Difensore sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque presso l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale dove sono depositati con le stesse modalità
previste per i Consiglieri Comunali.
Articolo 5 Candidature
1. Entro quindici giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il Sindaco
fissa il termine, non inferiore a venti giorni, per la presentazione delle candidature ai
sensi dello Statuto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale e alle consulte
previste dallo Statuto, espressamente considerando di analogo valore, ai fini della
proposta di candidatura a Difensore Civico, le Consulte Municipali, ove istituite,
nonché adeguata informazione alla comunità cittadina.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, le candidature all'Ufficio di Difensore
Civico sono presentate, presso l'Ufficio del Consiglio Comunale, dalle Consulte
previste dallo Statuto, dalle Consulte Municipali, ove istituite, o da almeno mille
cittadini elettori, accompagnate dalla dichiarazione autografa di accettazione da parte.9
del candidato, autenticata a norma di legge, ed attestante il possesso dei requisiti di
cui all'articolo precedente nonché le risultanze del certificato penale. Le candidature
dovranno essere, inoltre, corredate di apposito curriculum relativo alle caratteristiche
professionali e culturali del candidato e di quant'altro ritenuto utile per dare garanzia
di indipendenza, di probità e di esperienza giuridico-amministrativa.
3. Le candidature di iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno mille
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roma. Le sottoscrizioni sono
autenticate a norma di legge e sono accompagnate dalla certificazione, anche
collettiva, dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune. L'Ufficio del Consiglio
Comunale predispone la stampa di moduli, resi disponibili presso gli Uffici Relazioni
con il Pubblico, per la presentazione delle candidature.
Articolo 6 Modalità di elezione
1. Il Difensore Civico ed il Vice Difensore Civico restano in carica per tutto il periodo
di
durata del Consiglio Comunale e fino all'insediamento del nuovo Consiglio operando,
in regime di proroga, sino all'elezione dei nuovi Difensore Civico e Vice Difensore
Civico ma non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento
dell'Assemblea rinnovata.
2. Il loro mandato è rinnovabile, anche immediatamente, per non più di una volta.
3. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle candidature all'ufficio di
Difensore Civico ai sensi dei precedenti commi, il Presidente del Consiglio Comunale
verifica che i candidati, in relazione alle dichiarazioni rese e ai documenti presentati,
godano dei requisiti previsti dal regolamento e che non sussistano cause di
ineleggibilità. Terminata la verifica di cui sopra il Presidente convoca il Consiglio
Comunale iscrivendo all'ordine del giorno la elezione del Difensore Civico. Prima
della votazione sono ammesse solo dichiarazioni di voto.
4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto, per mezzo di schede recanti
l'indicazione nominativa dei candidati, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei
due terzi dei Consiglieri assegnati. Ciascun Consigliere può votare per un solo
candidato.
5. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una
successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.
6. Se anche nella seconda votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza dei due
terzi dei Consiglieri assegnati ovvero nel caso di mancata presentazione delle
candidature di iniziativa popolare o da parte delle consulte, il Sindaco fissa un
ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale i Consiglieri
Comunali, in numero non inferiore ad un terzo, possono avanzare ulteriori
candidature.
7. Entro dieci giorni dallo spirare di tale ultimo termine, il Presidente del Consiglio
Comunale sottopone a votazione le candidature proposte dalle consulte o dagli.10
elettori, ove avanzate, e quelle di iniziativa consiliare e proclama eletto all'Ufficio di
Difensore Civico il candidato che abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei voti
dei Consiglieri assegnat i.
8. Dopo ciascuna votazione successiva alla terza e fino all'elezione del Difensore
Civico:
a) il Sindaco fissa il termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale i
Consiglieri Comunali, in numero non inferiore ad un terzo, possono avanzare
candidature, che sono sottoposte a votazione, unitamente a quelle già presentate,
entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
b) risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnat i.
9. Contestualmente all'elezione del Difensore Civico, risulterà eletto a Vice Difensore
Civico il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti dopo il candidato
eletto Difensore Civico. In caso di parità tra due o più candidati, risulta eletto a
Vice
Difensore Civico il più anziano per età.
10. In caso di candidatura unica che non renda possibile l'elezione del Vice Difensore
Civico ai sensi del comma precedente, si procede alla nomina del Vice Difensore
Civico con le modalità di cui al successivo articolo 7, commi 5 e 6.
Articolo 7 Cessazione dalla carica
1. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico cessano dalla carica:
a) alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale, salvo quanto disposto dal
comma 1 del precedente articolo;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) per sopravvenute condizioni di incompatibilità o ineleggibilità, non rimosse nei
termini assegnati dal Consiglio Comunale o non rimuovibili;
d) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri
assegnati, deliberi, a scrutinio palese, la revoca per gravi inadempienze.
2. Nei casi di cui alla lettera c), il Consiglio Comunale delibera, a scrutinio palese,
con la
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la presa d'atto della causa di
decadenza, dichiarando contestualmente la decadenza dalla carica.
3. In caso di dimissioni, impedimento grave, decesso o cessazione anticipata dalla carica
da qualsiasi altra causa determinata, le funzioni del Difensore Civico sono esercitate
dal Vice Difensore Civico fino alla elezione del nuovo Difensore Civico, che ne
determina la decadenza.
4. Al fine di procedere all'elezione del nuovo Difensore Civico e, contestualmente, del
nuovo Vice Difensore Civico, il Sindaco, entro cinque giorni dall'occorrenza della
causa di esercizio vicario delle funzioni da parte del Vice Difensore Civico, provvede,.11
ai sensi del precedente articolo 5, a fissare i termini per la presentazione delle
candidature di iniziativa popolare.
5. Al verificarsi della cessazione dalla carica di Vice Difensore Civico, il Presidente
del
Consiglio Comunale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, procede alla
nomina del Vice Difensore Civico nell'ambito della proposta, avanzata dalla
Commissione Consiliare Permanente competente in materia di attuazione di
normative statutarie, di almeno tre nominativi di candidati in possesso dei requisiti di
cui al precedente articolo 4.
6. La proposta della Commissione è formulata entro cinque giorni dalla cessazione del
Vice Difensore Civico e può riguardare anche candidature già presentate in sede di
elezione del Difensore Civico.
7. La cessazione anticipata dalla carica di Vice Difensore Civico da qualsiasi causa
determinata, non produce in alcun modo l'interruzione o la sospensione dell'attività
dell'istituzione e fino alla nomina del nuovo Vice Difensore Civico gli incarichi e i
compiti già ad egli conferiti sono svolti dal Difensore Civico.
Articolo 8 Indennità di carica
1. Al Difensore Civico e al Vice Difensore Civico è corrisposta un'indennità di carica
omnicomprensiva pari rispettivamente alla retribuzione spettante al Presidente
dell'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei servizi pubblici del Comune di Roma e
del Vice Presidente della stessa Agenzia.
Articolo 9 Organizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico
1. L'Ufficio del Difensore Civico costituisce struttura di rango extradipartimentale e la
sua organizzazione è disposta dal Dirigente responsabile su direttiva del Difensore
Civico.
2. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede in locali messi a disposizione
dall'Amministrazione.
3. All'Ufficio è assegnato, a richiesta del Difensore Civico, un numero di dipendenti
comunali adeguato per il pieno ed effettivo esercizio dei suoi poteri e, comunque, in
numero non superiore alle trenta unità.
4. La scelta del personale nonché del Dirigente responsabile dell'Ufficio, individuato
anche all'esterno degli organici della dirigenza comunale, purché in possesso dei
requisiti di legge, è di esclusiva competenza del Difensore Civico che, ove ritenga
opportuno, può avvalersi, a norma del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
servizi del Comune, anche di collaborazioni di alta specializzazione nel limite di tre
unità.
5. Nel bilancio comunale sono iscritti, valutata la proposta del Difensore Civico, gli
stanziamenti assegnati per l'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Difensore Civico, d'intesa con i Presidenti dei Municipi, potrà prevedere delle
articolazioni dell'ufficio a livello Municipale.
Articolo 10 Iniziativa del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su sollecitazione degli appartenenti
alla comunità cittadina, singoli o associati.
2. L'intervento del Difensore Civico, sollecitato senza particolari formalità e anche
attraverso l'uso di mezzi di comunicazione a distanza, è reso in forma gratuita.
3. Nei rapporti con il Difensore Civico, gli appartenenti alla comunità cittadina possono
farsi assistere da rappresentanti di associazioni o comitati.
4. Ad eccezione delle richieste volte a sollecitare il controllo preventivo di
legittimità di
cui al successivo articolo 14, il Difensore Civico non può agire su richiesta degli
amministratori pubblici né per la tutela di posizioni connesse al rapporto di impiego,
su richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
5. Il Difensore Civico assicura risposta ad ogni richiesta di intervento ricevuta e
provvede direttamente a comunicare agli interessati la eventuale non ammissibilità
delle richieste di intervento rivoltegli.
6. Il Difensore Civico esercita la sua azione senza interferire con l'attività degli
organi di
giustizia ordinaria o amministrativa.
Articolo 11 Poteri del Difensore Civico e rapporti con gli Uffici
1. Il Difensore Civico opera in piena autonomia dagli organi del Comune e delle
Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Il Difensore Civico, con i soli limiti derivanti dal mandato conferitogli, ha diritto
di
ottenere, senza particolari formalità e in forma gratuita, tutte le informazioni e copia
dei documenti formati o detenuti dalle Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del
presente regolamento, senza che ad egli sia opponibile il segreto di ufficio.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla
legge.
3. Il Difensore Civico, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, è tenuto al
riserbo
per gli atti o le notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato
conferitogli.
4. Il Difensore Civico può richiedere per iscritto informazioni o chiarimenti a dirigenti
delle Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1. Gli interpellati sono tenuti a
rispondere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta. Per questioni complesse gli interpellati possono chiedere
al Difensore Civico una proroga del termine di cui sopra.
5. Nello svolgimento delle attività istruttorie delle richieste di intervento, il
Difensore
Civico può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Diritti dei Cittadini del
Comune, degli Uffici Relazioni con il Pubblico o di altre analoghe strutture istituite
presso le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, le
quali sono tenute, nell'ambito dei propri compiti di ascolto e di gestione delle
segnalazioni e dei reclami, a fornire il massimo supporto. Nell'ambito delle stesse
amministrazioni riceve inoltre dall'Ufficio Controllo Interno, ove istituito e anche se
altrimenti denominato, i dati relativi alle rilevazioni sulla qualità dei servizi erogati
e
percepit i.
6. Il Difensore Civico può richiedere pareri su quesiti determinati al Collegio dei
revisori
dei cont i, al Segretario Generale, all'Avvocatura Comunale o all'Agenzia per il
controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, che sono tenuti
a prestare la massima collaborazione, fornendo le relative risposte entro 15 giorni.
7. Il Difensore Civico, quando l'intervento sia stato sollecitato dagli appartenenti alla
comunità cittadina, singoli o associat i, rassegna per iscritto le proprie valutazioni ai
richiedenti sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti espletati.
8. Il Difensore Civico, quando l'intervento sia stato sollecitato dagli appartenenti alla
comunità cittadina, singoli o associati, o quando egli stesso lo ritenga necessario:
a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una
comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la
violazione riscontrata;
b) convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare le eventuali difficoltà che si
frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi. Può
promuovere audizioni con la presenza dei dirigenti, degli interessati e di
associazioni o comitati che abbiano per finalità la tutela dei diritti e degli interessi
degli appartenenti alla comunità cittadina;
c) in caso di disservizi di cui ha avuto in qualsiasi modo notizia, può procedere a
sopralluoghi e a riscontri diretti presso gli uffici dandone preavviso solo al
Sindaco ovvero agli organi di vertice delle Amministrazioni di cui al precedente
art. 3, comma 1;
d) in caso di gravi o reiterate inadempienze di un'Amministrazione di cui all'art. 3,
comma 1, del presente regolamento, segnala il caso agli organi competenti perché
assumano i conseguenti provvedimenti, specificando i nominativi del responsabile
del procedimento e dei dipendenti coinvolti ed informandone contestualmente il
Sindaco e il Consiglio Comunale ovvero il Presidente e il Consiglio del Municipio
interessato.
Articolo 12 Rapporti con gli organi del Comune
1. Il Difensore Civico, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere agli organi
del Comune nonché agli organi del Municipio e ai dirigenti l'adozione o la modifica
di atti, al fine di assicurare il soddisfacimento dei diritti e degli interessi degli
appartenenti alla comunità cittadina e di promuovere la piena attuazione dei principi
dello Statuto.
2. Gli organi del Comune ovvero i dirigenti a tal fine interpellati sono tenuti a
rispondere
al Difensore Civico entro un mese dalla richiesta.
3. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, non può esprimere
apprezzamenti su atti o deliberazioni di indirizzo politico-amministrativo adottati
dagli organi del Comune.
4. La Giunta Comunale e le Commissioni del Consiglio Comunale nonché le Giunte dei
Municipi e le Commissioni dei Consigli dei Municipi possono decidere l'audizione
del Difensore Civico, anche su richiesta di quest'ultimo.
5. Per ragioni inerenti al suo ufficio il Difensore Civico, previa comunicazione al
Presidente, può assistere ai lavori delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei
Consigli dei Municipi. A tal fine gli ordini dei lavori delle Commissioni sono
comunicati tempestivamente al Difensore Civico.
6. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale entro il 31 gennaio di ciascun
anno una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con
l'indicazione dei problemi, delle inefficienze, delle disfunzioni e dei disservizi
riscontrati e delle eventuali proposte per porvi rimedio.
Articolo 13 Riesame di determinazioni negative del diritto di accesso
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Difensore Civico, a richiesta
dell'interessato, esercita il potere di riesame delle determinazioni di diniego - rese in
forma espressa con atto motivato ovvero in forma tacita per decorrenza del termine di
risposta - nonché delle determinazioni di differimento o di limitazione dell'accesso
agli atti e ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalle
Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. A tal fine l'interessato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di risposta
ovvero dal ricevimento della comunicazione della determinazione di
diniego, differimento o limitazione dell'accesso, sottopone il caso al Difensore
Civico.
3. Ove il Difensore Civico ritenga che il diniego, il differimento o la limitazione siano
illegittimi, ne dà comunicazione a chi l'ha disposto e se questi, entro trenta giorni
dal.15
ricevimento della comunicazione, non emana un provvedimento motivato di conferma
del diniego, del differimento o della limitazione, l'accesso è consentito.
4. Dell'eventuale provvedimento di conferma di cui al comma precedente è data in ogni
caso comunicazione al Difensore Civico.
5. Nel caso di richiesta di riesame rivolta al Difensore Civico, il termine di trenta
giorni
fissato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale avverso le determinazioni negative dell'accesso, anche in
parte o per decorso del termine di risposta, decorre dalla data di ricevimento dell'esito
dell'istanza al Difensore Civico da questi tempestivamente comunicato all'interessato.
Articolo 14 Controllo eventuale di legittimità
1. Il Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunziate, esercita il controllo
preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale
ovvero della Giunta e del Consiglio del Municipio quando, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio ovvero del Municipio, ne faccia richiesta motivata, in
forma scritta e con l'indicazione delle norme violate, rispettivamente un quarto dei
Consiglieri Comunali ovvero un quarto dei Consiglieri del Municipio e le
deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di
rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni di personale.
2. Ai fini degli adempimenti connessi alla sospensione dell'esecutività della
deliberazione che opera fino all'avvenuto esito del controllo con la conferma della
legittimità o con la modifica della deliberazione nel senso indicato dal Difensore
Civico, la richiesta di controllo è immediatamente comunicata dal Difensore Civico al
Sindaco e al Segretario Generale ovvero al Presidente e al Direttore del Municipio che
provvedono ad informarne l'organo che ha adottato la deliberazione medesima.
3. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà
comunicazione, entro quindici giorni dalla richiesta, all'organo che ha adottato il
provvedimento con invito ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo competente non
ritiene di modificare la deliberazione nel senso richiesto dal Difensore Civico, la
stessa acquista efficacia se viene confermata dal Consiglio Comunale con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Sulla deliberazione
confermata dal Consiglio Comunale non è esperibile una nuova richiesta di controllo
da parte del Difensore Civico.
4. Entro il suddetto termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta per
l'esercizio del controllo, il Difensore Civico può disporre l'audizione di rappresentanti
dell'organo che ha adottato la deliberazione, e comunque la dispone a richiesta dei
medesimi, o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. In tali casi il termine per l'esercizio del controllo viene.16
sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi
integrativi ovvero dell'audizione dei rappresentanti.
5. La deliberazione diventa efficace se il Difensore Civico, entro il termine di quindici
giorni dalla richiesta di esercizio del controllo, ritenga di non promuovere il riesame
da parte dell'organo che ha adottato la deliberazione o se, prima del decorso dello
stesso termine, non abbia dato comunicazione di aver riscontrato vizi di legittimità ai
Consiglieri che hanno promosso il controllo, al Sindaco ovvero al Presidente del
Municipio nonché al Segretario Generale ovvero al Direttore del Municipio che
provvedono ad informarne l'organo.
Articolo 15 Rapporti con altre istituzioni ed associazioni di tutela dei diritti
1. Al fine di coordinare gli interventi e predisporre un progetto organico di
organizzazione e funzionamento degli organi di difesa civica della futura città
metropolitana, il Difensore Civico promuove incontri con il Difensore Civico della
Regione Lazio, con il Difensore Civico della Provincia di Roma e dei Comuni della
Provincia.
2. Il Difensore Civico promuove rapporti di collaborazione e consultazione con le
associazioni di tutela di consumatori ed utenti riconosciute ai sensi della legge nonché
con altri organismi o autorità di garanzia e di tutela dei diritti operanti nell'area
metropolitana di Roma, di livello nazionale, regionale e locale. Può definire con tali
associazioni, istituti ed autorità nonché con comitati ed associazioni territoriali,
protocolli di intesa che abbiano per contenuto incontri periodici, forme di
consultazione ed attività di monitoraggio civico sulla promozione e la tutela dei
diritti.
Articolo 16 Informazione alla comunità cittadina
1. Il Difensore Civico cura l'informazione sul suo operato anche tramite un'apposita
sezione del sito Internet del Comune di Roma.
2. L'Amministrazione Comunale assicura l'informazione agli appartenenti alla comunità
cittadina sulla possibilità di richiedere l'intervento del Difensore Civico a tutela dei
loro diritti, sull'organizzazione e sulle modalità di accesso al suo ufficio.
Articolo 17 Disposizioni abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
disposizioni precedentemente approvate, nell'ambito del Comune di Roma, nella
stessa materia o che comunque risultino in contrasto con esse.
2. Dalla stessa data, gli atti adottati, nell'ambito e nei limiti della propria potestà
di
autorganizzazione, dalle Amministrazioni di cui al precedente articolo 3, comma 1,
nella stessa materia o che risultino in contrasto con le disposizioni del presente
regolamento sono inoperanti. Le stesse Amministrazioni provvedono
tempestivamente al loro adeguamento sulla base delle presenti disposizioni
regolamentari.
Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con
l'assistenza
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli, 1
contrario e
l'astensione dei Consiglieri Ghera, Marchi e Vizzani.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Alagna, Argentin, Bafundi, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cirinnà,
Coratti, Cosentino, Dalia, De Lillo, Della Portella, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi,
Galeota,
Galloro, Gasparri, Ghera, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Mannino, Marchi,
Marroni,
Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Poselli, Santini, Smedile, Spera e Vizzani.
La presente deliberazione assume il n. 139.
Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara con
34 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Vizzani, immediatamente eseguibile la
presente
deliberazione ai sensi di legge.
Hanno partecipato a detta votazione i seguenti Consiglieri:
Alagna, Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cirinnà, Coratti,
Cosentino,
Dalia, De Lillo, Della Portella, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro,
Gasparri,
Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Mannino, Marroni, Nitiffi, Orneli, Panecaldo,
Poselli,
Sabbatani Schiuma, Smedile, Spera e Vizzani.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
G. MANNINO - M. CIRINNA' - F. SABBATANI SCHIUMA
IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI.18
La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ...............................
al ................................................... e non sono state prodotte
opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
7 ottobre 2002.
Dal Campidoglio, li .......................................
p. IL SEGRETARIO GENERALE
....................................................