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CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore dal 1 marzo 2002
a cura di Domenico Condello - Edizione n. 18 del 2 gennaio 2010

Sommario: Importi da applicare in base al valore del processo - Importi da applicare in base ai procedimenti per i quali non è previsto un limite di valore - Procedimenti soggetti al pagamento del contributo ridotto alla metà - Importi da applicare nei giudizi amministrativi indipendentemente dal valore - Procedimenti esenti dal contributo unificato  (Aggiornamento al 2 gennaio 2010)

Tabella riepilogativa del contributo unificato

I procedimenti

1-con valore determinato:

fino al 31/12/04

dal 1/1/2005

Scaglione

Euro

Euro

di valore inferiore a  Euro 1.033,00 - dal 1-1-2005 Euro 1.100,00 -

esente

30.00

di valore superiore a Euro 1.033,00 e fino a Euro 5.165,00 - dal 1-1-2005 Euro 1.100,00/5.200,00

62,00

70,00

di valore superiore a Euro  5.165,00 e fino a Euro 25.823,00 - dal 1-1-2005 Euro 5.200,00 / 26.000,00

155,00

170,00

di valore superiore a Euro 25.823,00 -  e fino a Euro 51.646,00 -  dal 1-1-2005 Euro 26.000,00 / 52.000,00

310,00

340,00

di valore superiore a Euro   51.646,00 e fino a Euro 258.228,00 - dal 1-1-2005 Euro 52.000,00/ 260.000,00

414,00

500,00

di valore superiore a Euro 258.228,00 e fino a Euro 516.457,00 - dal 1-1-2005 Euro 260.0000,00 / 520.000,00

672,00

800,00

di valore superiore a Euro 516.457,00- dal 1-1-2005 Euro 520.000,00

930,00

1.110,00

  

2-con valore indeterminabile

fino al 31/12/04

dal 1/1/2005

 

Euro

Euro

Amministrativi (dopo 11 agosto 2006 vedi schema successivo 2a)
(si considerano di valore superiore Euro 25.822,00 e fino Euro 51.646,00) dal 1-1-2005 Euro 26.000,00/52.000,00

310,00

340,00

ordinari
(si considerano di valore superiore Euro 25.822,00 e fino Euro 51.645,00) dal 1-1-2005 Euro 26.000,00/52.000,00

310,00

340,00

di competenza esclusiva del giudice di pace (nei procedimenti giudiziari contenziosi) (si considerano di valore superiore Euro 5.165,00 e fino a Euro 25.822,00) dal 1-1-2005 Euro 5.200,00/26.000,00

155,00

170,00

 

2a contributo unificato 2006 (Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni con la legge del 4 agosto 2006 n. 248 (G.U. 11 agosto 2996 n. )

Dall’11 Agosto 2006

per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali

500

per i ricorsi proposti davanti al Consiglio di Stato

500

per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

250

per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241

250

per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato

250

per i ricorsi di esecuzione della sentenza

250

per i ricorsi di ottemperanza del giudicato

250

Per le istanze cautelari in primo e secondo grado euro 250,00 ( in sede di conversione il contributo è stato eliminato)

 

per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000;

1.000

per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000.

2.000

 

 

L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

 

 

 

per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Non e' dovuto alcun contributo

 

2b-con valore non dichiarato nell’atto

fino al 31/12/04

dal 1/1/2005

 

Euro

Euro

Si considerano di valore superiore a Euro 516.457,00 - (lire 1.000.000.000)

930,00

800,00

 

3-Azione civile nel procedimento penale

Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

esente

Il contributo e' dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda. 

Il contributo, in detta ipotesi,  viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza

vedi tabella scaglioni

 Scheda riepilogativa procedimenti ( le modifiche apportate con la finanziaria 2010 sono evidenziate in rosso)

fino al 31/12/04

dal 1/1/2005

dal 1/1/2010

Normativa

euro

euro

euro

assegno mantenimento figli

 

esente

esente

esente

assenza e dichiarazione di morte presunta (Procedimenti speciali libro 4 - titolo II c. p. c.)

 

esente

esente

esente

comodato (in materia di ) (importo fisso) (comma abrogato)

 

103,30

103,30

vedere tabella scaglioni

minori, interdetti, inabili (disposizioni su …) (Procedimenti speciali - libro 4 - titolo II c. p. c.)

 

esente

esente

esente

equa riparazione (Legge Pinto -L.89/01)

 

esente

esente

esente

esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare - Contributo da pagare al momento del ricorso al giudice dell’esecuzione) (art.612 e s.s. c.p.c.)

612 c.p.c.

vedere tabella scaglioni

vedere tabella scaglioni

vedere tabella scaglioni

esecuzione immobiliare  (importo fisso)

 

155,00

200,00

200,00

esecuzione mobiliare fino 2.500 Euro

 

esente

Esente

30,00

esecuzione mobiliare oltre 2.500 Euro (importo fisso)

 

77,47

100,00

100,00

esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 c. p. c. e ss.)

605 c.p.c.

esente

esente

esente

Fallimentare: insinuazione tempestiva

 

non dovuto

non dovuto

non dovuto

Fallimentare: insinuazione tardiva – Contributo dovuto in relazione al valore del credito per cui si procede.

 

vedere tabella scaglioni

vedere tabella scaglioni

vedere tabella scaglioni

Fallimentare: intera procedura fallimentare (d alla sentenza alla chiusura)

 

672,00

672,00

672,00

gratuito patrocinio

 

esente

esente

esente

impugnazione delibere condominiali (comma abrogato)

 

103,30

103,30

vedere tabella scaglioni

interdizione e inabilitazione  (Procedimenti speciali libro 4 - titolo II c. p. c. )

 

esente

esente

esente

Lavoro esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

Contributo per il solo processo davanti alla Corte di Cassazione

 

non dovuto

non dovuto

vedere tabella scaglioni solo per la causa davanti alla Cassazione -
Fino alla fine dell'anno in corso (31-12-2010), non è dovuto il contributo unificato per il processo del lavoro in Cassazione (Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 - G. U. n. 48 del 27/02/2010 - S. O. n. 39)

locazione - intimazione di licenza per finita locazione (657 c.p. c.). Il valore si determina in base all’importo dell’ammontare del canone per ogni anno .

657 c.p.c.

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

locazione - procedimento in materia di determinazione del canone (comma abrogato)

 

103,30

103,30

vedere tabella scaglioni

locazione - sfratto per finita locazione (657, comma 1 c. p. c.). Il valore si determina in base all’importo dell’ammontare del canone per ogni anno.

657 c.p.c.

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

locazione - sfratto per morosità (658 c. p. c.)  Il valore si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

658 c.p.c.

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

1/2 contributo

vedi tabella scaglioni

occupazione senza titolo (importo fisso)  (comma abrogato)

 

103,30

103,30

vedere tabella scaglioni

opposizione a decreto ingiuntivo

 

1/2 contributo
vedi tabella scaglioni

1/2 contributo vedi tabella scaglioni

1/2 contributo vedi tabella scaglion

opposizione agli atti esecutivi - Contributo fisso da pagare al momento della iscrizione (art.617 c.p.c.)

617 c.p.c.

120,00

120,00

120,00

opposizione all’esecuzione - Da pagare al momento della iscrizione a ruolo in relazione al valore della causa – (615 c.p.c.)

615 c.p.c.

Vedere tabella scaglioni

Vedere tabella scaglioni

Vedere tabella scaglioni

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

 

1/2 contributo
vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
vedi tabella scaglioni

1/2 contributo vedi tabella scaglion

opposizione di terzo all’esecuzione Da pagare al momento della iscrizione a ruolo in relazione al valore della causa (art. 619 c.p.c.).

619 c.p.c.

Vedere tabella scaglioni

Vedere tabella scaglioni

Vedere tabella scaglioni

procedimenti cautelari in corso di causa

 

Esente

Esente

vedere tabella scaglioni

procedimenti cautelari (Procedimenti speciali - titolo I )

 

1/2 contributo
vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglion

procedimenti di ingiunzione  (Procedimenti speciali titolo I )

 

1/2 contributo vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglion

procedimenti esecutivi per consegna e rilascio (art. 605 c. p. c. e ss.)

605 c.p.c.

Esente

Esente

Esente

procedimenti in materia tavolare

 

Esente

Esente

Esente

procedimenti possessori – fase sommaria (libro 4 -  I - Capo IV c. p. c.) (703-705 c.p.c.)

703 c.p.c.

1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglion

procedimenti possessori (fase di cognizione ordinaria) Autonomo ulteriore contributo secondo il valore della causa

703 c.p.c

Vedi tabella scaglioni

Vedere tabella scaglioni

Vedere tabella scaglioni

procedimenti sommari (Libro 4 – Titolo I – (artt. 633-705)

633 c.p.c.

1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglion
procedimenti sommari ex art. 702 bis (circolare Min Gius 4-8-2009)

702 bis

non previsto

non previsto

  1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni
procedimenti sommari ex art. 702 bis che continua con il rito ordinario :bisogna integrare il contributo dell'altra metà (circ min giust. 4-8-2009)

702 bis

non previsto

non previsto

altro 1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

procedimenti speciali (Libro 4 - titolo II Capo VI (artt.737-742 bis c.p.c.)

737 c.p.c.

62,00

70,00

70,00

provvedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (Libro 4 – Titolo II (artt.706-736 c.p.c.)

706 c.p.c.

Esenti

Esenti

esente

regolamento di competenza

 

Esente

Esente

Vedi tabella scaglioni

regolamento di giurisdizione

 

Esente

Esente

Vedi tabella scaglioni

rettificazione dello stato civile

 

Esente

Esente

esente

riassunzione procedimento interrotto, sospeso, cancellato

 

non dovuto

non dovuto

non dovuto

sanzioni amministrative - art. 23 Giudizio di opposizione - Legge 24 novembre 1981, n. 689.  

non dovuto

non dovuto

Vedi tabella scaglioni

separazione coniugi  (Procedimenti speciali libro 4 - titolo II c. p. c. )

706 ss c.p.c.

esente

Esente

esente

sequestro giudiziario e cautelativo

671 c.p.c.

½contributo 
Vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

1/2 contributo
Vedi tabella scaglioni

volontaria giurisdizione

 

62,00

70,00

70,00


Contributo unificato
   L'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalle successive leggi e definitivamente dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e  succ modifiche ha introdotto il contributo unificato; un sistema di forfetizzazione in un unico importo di tutte le spese collegate ad una causa.
   Il Legislatore ha stabilito che agli atti ed ai provvedimenti riguardanti i procedimenti civili, penali, amministrativi, ai procedimenti in materia tavolare, alle procedure concorsuali, alla volontaria giurisdizione, non devono essere applicate, a partire dal 1° marzo 2002, le spese riguardanti l'imposta di bollo, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
    Ha, inoltre, esentato da spese tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, necessari o funzionali al procedimento soggetto al contributo. Unica spesa rimasta in vigore (oltre, naturalmente, al contributo unificato) è costituita dai diritti per il rilascio di copie autentiche degli atti e dei provvedimenti.

Soggetti obbligati al versamento del contributo
Sono obbligati al versamento del contributo:
    1.Il soggetto (parte) promotore del procedimento. Tale è la parte che per prima si costituisce, oppure che deposita il ricorso introduttivo o, nel procedimento esecutivo, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
    2.Il soggetto (parte) interveniente e/o modificatore del valore del procedimento. Tale può essere la parte che propone domanda riconvenzionale o, che formula la chiamata in causa di terzo o, che svolge l'intervento autonomo.

Determinazione dell'importo dovuto.
La determinazione dell'importo dovuto è collegata, come principio generale per le cause ordinarie, al valore del procedimento.
La nuova normativa ha, tuttavia, stabilito degli importi fissi per alcuni procedimenti e, l'esenzione dal contributo unificato per altri.
Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Nell'ipotesi in cui manchi la suddetta dichiarazione, la causa si presume del valore di cui allo scaglione più alto previsto dalla legge.

La normativa di riferimento>>>>