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Condominio- Amministratore- Millesimi - Ristrutturazione immobili - Assemblea Condominiale
| titolo-massima redazionale |
| 15 Ottobre 2011 - Comunione - Legittimazione del condomino - azioni giudiziarie
-Rappresentanza - Tutela del decoro architettonico
-
Legittimazione ad agire da parte dei
condomini - Ciascun partecipante al
condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro
architettonico della proprietà comune, sicché nel relativo giudizio
non è necessaria la presenza in causa di tutti i condomini, né del
condominio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14474 del
30/06/2011
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15 Ottobre 2011 - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici -
regolamento di condominio - Limiti di destinazione delle cose
di proprietà individuali -
Formulazione mediante indicazione delle
attività vietate - Interpretazione - Espressioni che contengono
riferimenti a nozioni specialistiche non a conoscenza dei
dichiaranti - Nell'interpretare la clausola del regolamento di
condominio contenente il divieto di destinare gli appartamenti a
determinati usi, si deve considerare che l'esatto significato
lessicale delle espressioni adoperate può non corrispondere
all'intenzione comune delle parti, allorché i singoli vocaboli
utilizzati possiedano un preciso significato tecnico-scientifico,
proprio di determinate nozioni specialistiche, non necessariamente a
conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che, in presenza di una clausola recante il
divieto di destinare gli appartamenti ad uso "di gabinetto di cura
malattie infettive o contagiose", aveva escluso la possibilità di
adibire l'immobile a studio medico dermatologico, senza tener conto
dell'intero contenuto della clausola in questione e senza accertare
l'effettiva destinazione dell'immobile, desumendola non da elementi
di fatto concreti ma dalla sola specializzazione medica del
proprietario del bene). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n.
14460 del 30/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici -
contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del
singolo condomino -
rimborso delle spese anticipate -
dall'amministratore - Amministratore di condominio - Generale potere
di spesa - Sussistenza - Esclusione - Controllo preventivo da parte
dell'assemblea - Necessità - Conseguenze - Esigibilità del rimborso
delle anticipazioni da parte dell'amministratore - Esclusione -
Applicabilità dei principi in tema di mandato - L'amministratore di
condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135
cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa,
in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non
solo di approvare il conto consuntivo,
ma anche di valutare l'opportunità
delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in
assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non
può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute,
perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini
inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720
cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese
anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in
materia di condominio, secondo i quali il credito
dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza
un preventivo controllo da parte dell'assemblea. Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14197 del 27/06/2011
15 Ottobre 2011 - Condominio negli edifici - amministratore - attribuzioni (doveri e
poteri) - provvedimenti - ricorso all'assemblea o all'a.g.o. .
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Ricorso all'A.G.O. - Previo ricorso all'assemblea -
In tema di
condominio degli edifici, l'art 1133 cod. civ. prevede la facoltà
del ricorso all'assemblea avverso i provvedimenti
dell'amministratore, ma "senza pregiudizio" del ricorso all'autorità
giudiziaria, e, pertanto, non subordina il diritto alla tutela
giurisdizionale al preventivo ricorso all'assemblea. Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13689 del 22/06/2011
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8 Ottobre 2011 - Comunione
Diritti reali - Lite tra comproprietari - Domanda proposta contro i
comproprietari di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione
della causa dei danni all'immobile confinante e provenienti dal bene
in comproprietà -
Litisconsorzio necessario passivo -
Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno provocato da difetto
di manutenzione della cosa comune - Litisconsorzio necessario
passivo tra i comproprietari - Esclusione - Conseguenze -
Scindibilità delle cause - Domanda proposta contro i comproprietari
di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione della causa dei
danni all'immobile confinante e provenienti dal bene in comproprietà
- Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Domanda di
risarcimento del danno provocato da difetto di manutenzione della
cosa comune - Litisconsorzio necessario passivo tra i comproprietari
- Esclusione - Conseguenze - Scindibiilità delle cause - Tra i
comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario
passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere"
(nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata
dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo
facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al
risarcimento del danno. In questo secondo caso, pertanto, il giudice
d'appello, ove accerti che uno dei convenuti sia stato
illegittimamente dichiarato contumace, deve scindere le cause e
rimettere al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti
del contumace, decidendo nel merito le altre. Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011
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11 giugno 2011 -
Condominio - Assemblea - Deliberazioni -
Impugnazioni -
Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione
dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale
dell'amministratore può essere impugnata dai condomini
assenti e
dissenzienti, nel termine stabilito dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ.,
non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando
esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod.
civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i
provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma
dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile. Corte
di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011
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26 Marzo 2011 -
Condominio
- Assemblea dei Condomini - Convocazione - validità dell'ordine del
giorno -
Deve elencare specificamente, sia pure in modo
non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da
consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore
e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento
da tenere Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21449 del 19/10/2010
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26 Marzo 2011 -
Condominio
- Parti comuni - fattispecie del condominio parziale "ex lege" -
Un bene risulti, per obbiettive
caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o
al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio
in condominio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23851 del
24/11/2010
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5
Marzo 2011 - Condomino
negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del
condominio -
L'amministratore di condominio, essendo tenuto
a curare l'osservanza del regolamento di condominio (art. 1130,
primo comma, n. 1, cod. civ.), è legittimato ad agire e a resistere
in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria
unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale
contrattuale (nella specie, bar ristorante), senza la necessità di
una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza
prevista dall'art. 1136, secondo comma, cod. civ., la quale è
richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle
incombenze proprie dell'amministratore stesso. Corte di Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 21841 del 25/10/2010
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5 Marzo 2011 -
Comunione
dei diritti reali - Spese di gestione
- In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio,
nel quale siano stati deliberati lavori di
straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle
parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano
diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative
spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario
dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia
disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera
valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove
le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla
stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a
nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte,
eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi,
nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali
spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art.
63 disp. att. cod. civ.. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
24654 del 03/12/2010
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12 Marzo 2011 -
Condominio - i balconi aggettanti (e dunque le relative solette),
costituendo un prolungamento della corrispondente unita’ immobiliare,
appartengono in via esclusiva al proprietario di questa - seppure volesse
riconoscersi alla soletta del balcone una funzione di copertura rispetto al
balcone sottostante, tuttavia, trattandosi di copertura disgiunta dalla
funzione di sostegno e quindi non indispensabile per l’esistenza stessa dei
piani sovrapposti, non puo’ parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli
immobili posti su piani sovrastanti, ne’, quindi, di presunzione di
proprieta’ comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli
piani - Corte di Cassazione - Sez. 2, Sentenza n. 587 del 2011
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16
gennaio 2011 -
Condominio - Debiti del Condomino - esposizione nella bacheca
condominiale di dati ritenuti sensibili - risarcimento dei danni - La
disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il
trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi
di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli
scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli
spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al
condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati
personali riferibili al singolo condomino; pertanto - fermo il
diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria
iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della
collettività condominiale -
l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte
dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di
debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella
messa a disposizione di quel dato in favore di una serie
indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita
diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai
sensi degli artt. 11 e 15 del codice (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Ordinanza del 4 gennaio 2011, n. 186)
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2 ottobre 2010 - Condominio
Costituzione in giudizio impugnazione dellamministratore Sufficiente ratifica dellassemblea. -
Lamministratore di condominio, in base al disposto dellart. 1131 c.c., comma 2
e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa
autorizzazione a tanto dallassemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria
ratifica del suo operato da parte dellassemblea per evitare pronuncia di
inammissibilità dellatto di costituzione ovvero di impugnazione Corte di Cassazione
Sezioni Unite Sentenza 6 agosto 2010 n. 18331
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26 Settembre 2010 -Condominio
- azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune -Demolizione delle opere abusive costruite
all'ultimo piano dello stabile - la convenuta si era impossessata di spazi condominiali e,
appesantendo le strutture portanti con nuovi carichi, aveva danneggiato gli appartamenti
sottostanti di proprieta' di essi attori - Le azioni a difesa o a vantaggio della
cosa comune possono essere esperite dai singoli condomini senza che sia necessaria
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione (
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 9 agosto 2010, n. 18485)
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19 Settembre 2010 - Condominio
- Parti Comuni - Rimozione delle
finestre aperte su facciate condominiali di due distinti corpi di fabbrica, all'interno di
due mansarde, deducendone la contrarieta' al disposto dell'articolo 11 del regolamento
condominiale, che vietava di apportare varianti che potessero alterare la stabilita',
l'estetica, il decoro e la simmetria dell'edificio - amministratore legittimato, senza
necessita' di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 17 giugno 2010, n. 14626)
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19 Settembre 2010 - Condominio
- Tabelle millesimali - Delibera
dell'assemblea condominiale con la quale era stata approvata a maggioranza, e non
all'unanimita', la nuova tabella per le spese di riscaldamento - sufficiente la
maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136 c.c., comma 2 (Corte di
Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 9 agosto 2010, n. 18477)
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21 giugno 2010 - Condominio
– Apertura di vedute sul cortile comune - L'apertura di finestre
ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri
spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., posto che i cortili
comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti,
sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, senza incontrare le limitazioni
prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di
proprietà esclusiva. (Corte di Cassazione Sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010 dal
sito web della Corte di Cassazione)
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5 giugno 2010 - Condominio -
Lastrico solare - Spese di manutenzione - Danni a terzi - Soggetti responsabili
- i danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti
dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati
inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit.
articolo 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in
proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprieta' superficiaria o dell'uso
esclusivo, in ragione delle altre utilita', nella misura del terzo residuo (Corte
di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 15 aprile 2010, n. 9084)
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5 giugno 2010 - Condominio - Lastrico solare - Spese di manutenzione - Danni a terzi - Soggetti responsabili
- i danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti
dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati
inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit.
articolo 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in
proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprieta' superficiaria o dell'uso
esclusivo, in ragione delle altre utilita', nella misura del terzo residuo (Corte di
Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 15 aprile 2010, n. 9084)
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23 Maggio 2010 - Condominio - Lite sul parcheggio -Tutela arbitraria delle proprie
ragioni con violenza sulle cose - Condotta criminosa attuata recidendo una catena ed un paletto di ferro posto
in prossimita' di un cancello carrabile - Legittima difesa (Corte di Cassazione Sezione 6
Penale Sentenza del 21 gennaio 2010, n. 2548)
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Revisione - In tema di condominio negli edifici, la Corte, operando una mediazione tra opposti pregressi orientamenti, ha precisato in quali casi l’approvazione delle tabelle millesimali riveste o meno valore negoziale, con il conseguenziale effetto di attrarre l’errore che giustifica la loro revisione nell’ambito applicativo, rispettivamente, della disciplina dei vizi del consenso (art. 1428 cod. civ.) ovvero di quella recata dall’art. 69 disp. att. cod. civ., in quanto consistente nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. Corte di Cassazione Sentenza n. 7300 del 26 marzo 2010
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- In materia di delibere condominiali sono affette da nullità - che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole può fare valere - quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all'art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 n. 2 e 3 cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato art. 1123 Cass. civ., Sez. II, Sentenza 19 Marzo 2010 , n. 6714
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- spazio comune antistante all'androne condominiale - uso della cosa comune (Corte di Cassazione Civile sez.II 5/10/2009 n. 21256)"
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Comunione Condominio - Spese Condominiali - oneri illegittimamente ripartiti in base a tabelle millesimali mai approvate (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 18 dicembre 2009, n. 26629)
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