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titolo-massima redazionale
15 Ottobre 2011 - Comunione - Legittimazione del condomino - azioni giudiziarie -Rappresentanza - Tutela del decoro architettonico - Legittimazione ad agire da parte dei condomini - Ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune, sicché nel relativo giudizio non è necessaria la presenza in causa di tutti i condomini, né del condominio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14474 del 30/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - regolamento di condominio -  Limiti di destinazione delle cose di proprietà individuali - Formulazione mediante indicazione delle attività vietate - Interpretazione - Espressioni che contengono riferimenti a nozioni specialistiche non a conoscenza dei dichiaranti - Nell'interpretare la clausola del regolamento di condominio contenente il divieto di destinare gli appartamenti a determinati usi, si deve considerare che l'esatto significato lessicale delle espressioni adoperate può non corrispondere all'intenzione comune delle parti, allorché i singoli vocaboli utilizzati possiedano un preciso significato tecnico-scientifico, proprio di determinate nozioni specialistiche, non necessariamente a conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una clausola recante il divieto di destinare gli appartamenti ad uso "di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose", aveva escluso la possibilità di adibire l'immobile a studio medico dermatologico, senza tener conto dell'intero contenuto della clausola in questione e senza accertare l'effettiva destinazione dell'immobile, desumendola non da elementi di fatto concreti ma dalla sola specializzazione medica del proprietario del bene). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14460 del 30/06/2011

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15 Ottobre 2011 - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rimborso delle spese anticipate - dall'amministratore - Amministratore di condominio - Generale potere di spesa - Sussistenza - Esclusione - Controllo preventivo da parte dell'assemblea - Necessità - Conseguenze - Esigibilità del rimborso delle anticipazioni da parte dell'amministratore - Esclusione - Applicabilità dei principi in tema di mandato - L'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14197 del 27/06/2011

15 Ottobre 2011 - Condominio negli edifici - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - provvedimenti - ricorso all'assemblea o all'a.g.o. . - Ricorso all'A.G.O. - Previo ricorso all'assemblea - In tema di condominio degli edifici, l'art 1133 cod. civ. prevede la facoltà del ricorso all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ma "senza pregiudizio" del ricorso all'autorità giudiziaria, e, pertanto, non subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al preventivo ricorso all'assemblea. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13689 del 22/06/2011

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8 Ottobre 2011 - Comunione Diritti reali - Lite tra comproprietari - Domanda proposta contro i comproprietari di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione della causa dei danni all'immobile confinante e provenienti dal bene in comproprietà - Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno provocato da difetto di manutenzione della cosa comune - Litisconsorzio necessario passivo tra i comproprietari - Esclusione - Conseguenze - Scindibilità delle cause - Domanda proposta contro i comproprietari di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione della causa dei danni all'immobile confinante e provenienti dal bene in comproprietà - Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno provocato da difetto di manutenzione della cosa comune - Litisconsorzio necessario passivo tra i comproprietari - Esclusione - Conseguenze - Scindibiilità delle cause - Tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere" (nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno. In questo secondo caso, pertanto, il giudice d'appello, ove accerti che uno dei convenuti sia stato illegittimamente dichiarato contumace, deve scindere le cause e rimettere al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti del contumace, decidendo nel merito le altre. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011

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11 giugno 2011 - Condominio - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazioni - Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5254 del 04/03/2011
 

26 Marzo 2011 - Condominio - Assemblea dei Condomini - Convocazione - validità dell'ordine del giorno - Deve elencare specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21449 del 19/10/2010

26 Marzo 2011 - Condominio - Parti comuni - fattispecie del condominio parziale "ex lege"  - Un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23851 del 24/11/2010

5 Marzo 2011 - Condomino negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - L'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio (art. 1130, primo comma, n. 1, cod. civ.), è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, bar ristorante), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, cod. civ., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21841 del 25/10/2010

5 Marzo 2011 - Comunione dei diritti reali - Spese di gestione - In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24654 del 03/12/2010

12 Marzo 2011 - Condominio - i balconi aggettanti (e dunque le relative solette), costituendo un prolungamento della corrispondente unita’ immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa - seppure volesse riconoscersi alla soletta del balcone una funzione di copertura rispetto al balcone sottostante, tuttavia, trattandosi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e quindi non indispensabile per l’esistenza stessa dei piani sovrapposti, non puo’ parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, ne’, quindi, di presunzione di proprieta’ comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani - Corte di Cassazione - Sez. 2, Sentenza n. 587 del 2011

16 gennaio 2011 - Condominio - Debiti del Condomino - esposizione nella bacheca condominiale di dati ritenuti sensibili - risarcimento dei danni - La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; pertanto - fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza del 4 gennaio 2011, n. 186)

2 ottobre 2010 - Condominio – Costituzione in giudizio impugnazione dell’amministratore Sufficiente ratifica dell’assemblea. - L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 6 agosto 2010 n. 18331

26 Settembre 2010 -Condominio - azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune -Demolizione delle opere abusive costruite all'ultimo piano dello stabile - la convenuta si era impossessata di spazi condominiali e, appesantendo le strutture portanti con nuovi carichi, aveva danneggiato gli appartamenti sottostanti di proprieta' di essi attori - Le azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere esperite dai singoli condomini senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione ( Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 9 agosto 2010, n. 18485)

19 Settembre 2010 - Condominio - Parti Comuni - Rimozione delle finestre aperte su facciate condominiali di due distinti corpi di fabbrica, all'interno di due mansarde, deducendone la contrarieta' al disposto dell'articolo 11 del regolamento condominiale, che vietava di apportare varianti che potessero alterare la stabilita', l'estetica, il decoro e la simmetria dell'edificio - amministratore legittimato, senza necessita' di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 17 giugno 2010, n. 14626)

19 Settembre 2010 - Condominio - Tabelle millesimali - Delibera dell'assemblea condominiale con la quale era stata approvata a maggioranza, e non all'unanimita', la nuova tabella per le spese di riscaldamento - sufficiente la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136 c.c., comma 2 (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 9 agosto 2010, n. 18477)

21 giugno 2010 - Condominio – Apertura di vedute sul cortile comune - L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., posto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva. (Corte di Cassazione Sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)

5 giugno 2010 - Condominio - Lastrico solare - Spese di manutenzione - Danni a terzi - Soggetti responsabili - i danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. articolo 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprieta' superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilita', nella misura del terzo residuo (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 15 aprile 2010, n. 9084)

5 giugno 2010 - Condominio - Lastrico solare - Spese di manutenzione - Danni a terzi - Soggetti responsabili - i danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. articolo 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprieta' superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilita', nella misura del terzo residuo (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 15 aprile 2010, n. 9084)

23 Maggio 2010 - Condominio - Lite sul parcheggio -Tutela arbitraria delle proprie ragioni con violenza sulle cose - Condotta criminosa attuata recidendo una catena ed un paletto di ferro posto in prossimita' di un cancello carrabile - Legittima difesa (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 21 gennaio 2010, n. 2548)

24 aprile 2010 - Condominio - Comunione - Tabelle Millesimali –

Revisione - In tema di condominio negli edifici, la Corte, operando una mediazione tra opposti pregressi orientamenti, ha precisato in quali casi l’approvazione delle tabelle millesimali riveste o meno valore negoziale, con il conseguenziale effetto di attrarre l’errore che giustifica la loro revisione nell’ambito applicativo, rispettivamente, della disciplina dei vizi del consenso (art. 1428 cod. civ.) ovvero di quella recata dall’art. 69 disp. att. cod. civ., in quanto consistente nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. Corte di Cassazione Sentenza n. 7300 del 26 marzo 2010

24 aprile 2010 - Condominio - Ripartizione delle spese - delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni

- In materia di delibere condominiali sono affette da nullità - che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole può fare valere - quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all'art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 n. 2 e 3 cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato art. 1123 Cass. civ., Sez. II, Sentenza 19 Marzo 2010 , n. 6714

28 febbraio 2010 - Condominio

- spazio comune antistante all'androne condominiale - uso della cosa comune (Corte di Cassazione Civile sez.II 5/10/2009 n. 21256)"

13 febbraio 2010 Condominio - Condominio - Riscaldamento - Dismissione dell'impianto - Spese canna fumaria (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 21 novembre 2008, n. 27822)

12 Gennaio 2010 - Comunione Condominio - Spese Condominiali

Comunione Condominio - Spese Condominiali - oneri illegittimamente ripartiti in base a tabelle millesimali mai approvate (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 18 dicembre 2009, n. 26629)

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