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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
Titolo VII: DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITA' STRANIERE |
Art. 803. (1) [(Esecuzione richiesta in via diplomatica) Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta
in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova
l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice
procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. (1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996. |