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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo VII: DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITA' STRANIERE

 

Art. 803. (1[(Esecuzione richiesta in via diplomatica)

Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice puo' nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

 
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