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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III bis: DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE (1)

  

Art. 702 quater (Appello)

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non č appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio puņ delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

(1) articolo introdotto dall'art. 51  comma 1 - L. 69/2009  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009)

c.c. art. 2909.Cosa giudicata

1. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

  
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