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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI |
Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI |
Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (1) |
(1) Numerazione così modificata dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |
Art. 696. (*) (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale) Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita'
o la condizione di cose puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia
disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. (1) (2).
L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza,
possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla
persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. (3) (1) La Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di
disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. |