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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA (1)

(1) Numerazione così modificata dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

 

Art. 696. (*) (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. (1) (2). L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. (3)
L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. (4)
Il presidente del tribunale [, il pretore] (5) o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.
(3) Periodo aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(4) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(5) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

 
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