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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1)

(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

   

Art. 669-undecies. (1) (Cauzione)

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice puo' imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

   
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