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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1)

(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

   

Art. 669-terdecies. (1) (2) (Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. (3)
Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] (4) contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice. (5)
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno 1994, n. 253 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.
(3) Comma così sostituito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(4) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(5) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

  
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