Art. 669-terdecies. (1) (2)
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)
Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. (3)
Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] (4)
contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale
non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il
provvedimento cautelare e' stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737
e 738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del
reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel
relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi
documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice. (5)
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del
ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del
tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la
sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno 1994, n. 253 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette il
reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di
provvedimento cautelare.
(3) Comma così sostituito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(4) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(5) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. |