www.foroeuropeo.it - il portale del giurista

aggiornamenti

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1)

(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

  

Art. 669-ter. (1) (Competenza anteriore alla causa)

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito e' il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. (2)
Se il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale [o al pretore dirigente] (3) il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento.

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

    
precedente                                                successivo