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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI |
Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI |
Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE |
(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |
Art. 669-septies. (Provvedimento negativo) (1) |
L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. |
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. |
La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva (2) |
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |
(2) comma sostituito dall'art. 50 comma 1 - L. 69/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009) |
Formulazione precedente alla legge 69/2009 |
Art. 669-septies. (Provvedimento negativo) (1) |
L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. |
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. |
La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva |
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |