www.foroeuropeo.it - il portale del giurista

aggiornamenti

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1)

(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

   

Art. 669-quaterdecies. (1) (Ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi' ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Corte Costituzionale Sentenza 16 maggio 2008, n. 144 LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimitą costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilitą del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.

   
precedente                                                successivo