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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1)

(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

   

Art. 669-decies. (1) (Revoca e modifica)

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. (2)
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. (2)

Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Il precedente primo comma è stato sostituito dagli attuali primo e secondo comma dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

 
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