| www.foroeuropeo.it - il portale del giurista |
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI |
Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI |
Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE (1) |
(1) Sezione aggiunta dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |
Art. 669-decies. (1) (Revoca e modifica) Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il
giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare
con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si
verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e'
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. (2) (1) Articolo aggiunto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353. |