Art. 624-bis. (1) (Sospensione
su istanza delle parti)
Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo
esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi.
L'istanza puo' essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il
deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei
dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo
comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni
successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al
custode e pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione di stima. La
sospensione e' disposta per una sola volta L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento,
anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza
per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere presentata non
oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della
data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi
e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove disposta. Nelle
espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo la
dichiarazione del terzo.
(1) Articolo cosė modificato dal D.L. 35/2005, dalla legge 263/2005 e dalla Legge
52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 624-bis. (Sospensione su istanza delle parti)
Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo,
puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza puo'
essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle
offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a
quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni
successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al
deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e
pubblicato sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione di stima. La sospensione
e' disposta per una sola volta L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su
richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza
per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire." |