www.foroeuropeo.it - il portale del giurista

aggiornamenti

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI

Capo II: DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI

Sezione III: OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

 

Art. 620. (Opposizione tardiva)

Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

 
precedente                                                successivo