| www.foroeuropeo.it - il portale del giurista |
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI |
Capo II: DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI |
Sezione III: OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA |
Art. 619. (Forma dell'opposizione) Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo'
proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la
vendita o l'assegnazione dei beni. (1) Comma cosė sostituito dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. |