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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI |
Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE |
Sezione II: DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI |
Art. 618. (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione) Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. (1) Comma cosė sostituito dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. |