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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI

Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE

Sezione II: DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI

 

Art. 618. (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione) 

Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile. (1)
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

(1) Comma cosė sostituito dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

 
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