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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI

Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE

Sezione I: DELLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE

 

Art. 616. (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione) (1)

Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. [La causa e' decisa con sentenza non impugnabile] (2)

(1) Articolo cosė sostituito dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) ultimo periodo soppresso dall'art. 49 comma 2 - L. 69/2009  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009).

 

Formulazione precedente alla legge 69/2009

Art. 616. (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione) (1)

Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.

(1) Articolo cosė sostituito dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

   
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