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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI |
Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE |
Sezione I: DELLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE |
Art. 615. (Forma dell'opposizione) Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e
questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione
davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice,
concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. (1) (1) Parole aggiunte dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. |