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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo IV: DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE

 

Art. 614. (Rimborso delle spese)

Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il giudice dell'esecuzione (1), quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51. 

  
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