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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
Titolo III: DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO |
Capo VI: DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO |
Sezione V: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA |
§ 3-bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (1)(1) Paragrafo inserito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. |
Art. 607. (Cose pignorate) Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo' avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti. |