Art. 480. (Forma del precetto)
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui
all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullita' l'indicazione delle parti, della data di
notificazione del titolo esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la trascrizione
integrale del titolo stesso, quando e' richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso
l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere
riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio
della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In
mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e'
stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del
giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. |