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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Capo II: DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Sezione II: DEL PROCEDIMENTO

§ 2: DELLE IMPUGNAZIONI

   

Art. 447-bis. (1)(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)

Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. (2)
[Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), e' competente il giudice del luogo dove si trova la cosa.] (3) Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 70, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Comma cosė sostituito dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) Periodo soppresso dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51

 
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