Art. 412-bis. (1) (Procedibilità
della domanda)
L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita`
della domanda.
L'improcedibilita` deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo` essere rilevata d'ufficio dal
giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che
la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del
tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo
410-bis, il processo puo` essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta
giorni.
Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei
provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I
del libro IV.
(1) Articolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387. |