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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI

  

Art. 410-bis. (1) (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione)

Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.

(1) Articolo inserito dal Dlgs. 31 marzo 1998, n. 80.

  
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