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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO |
Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO |
Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 410-bis. (1) (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione) Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi
collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta. (1) Articolo inserito dal Dlgs. 31 marzo 1998, n. 80. |