Art. 410. (1) (Tentativo
obbligatorio di conciliazione)
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409, e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di
conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui
all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe
la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia,
convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento
della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal
direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la
medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione
a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista
dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di
almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno
dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.
(1) Articolo cosė da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387. |