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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI

Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Sezione II: DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI

  

Art. 380-ter. (1) (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza)

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.

(1) Articolo aggiunto dal Dlgs. 40/2006.

  
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