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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione IV: DELL'INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

§ 2: DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

  

Art. 274. (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse)

Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

  
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