CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA |
| Art. 186-quater. (1) (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione) Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha
proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna, o al rilascio di
beni, può disporre con ordinanza il pagamento, ovvero la consegna o il rilascio, nei
limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle
spese processuali. (1) Articolo inserito dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. |