CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA |
| Art. 186-bis. (1) (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate) Su istanza di parte il giudice istruttore puņ disporre, fino al momento
della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti
costituite. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone
la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. (2) (1) Articolo aggiunto dall'art. 20, Legge 26 novembre 1990, n. 353. |