CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
 

Art. 186-bis. (1) (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)

Su istanza di parte il giudice istruttore puņ disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. (2)
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza č soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 20, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Periodo aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

 
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