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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA |
[Art. 184-bis.(Rimessione in termini) |
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. (2) |
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.] (1) |
(1) articolo abrogato dall'art. 46 comma 3 - L. 69/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009) Attenzione Questo articolo è stato introdotto al comma 2 dellart. 153. |
Formulazione precedente alla legge 69/2009 |
Art. 184-bis. (1) (Rimessione in termini) |
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. (2) |
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma. |
(1) Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353. |
(2) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. |