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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
   

[Art. 184-bis.(Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. (2)

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.] (1)

(1) articolo abrogato dall'art. 46  comma 3 - L. 69/2009  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009) Attenzione Questo articolo è stato introdotto al comma 2 dell’art. 153.

 

Formulazione precedente alla legge 69/2009

Art. 184-bis. (1) (Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. (2)

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

  
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