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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo II:DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione II:DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA |
Art. 184. (1) (Udienza di assunzione dei mezzi di prova) Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi. (1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con
decorrenza dal 1 marzo 2006. |