Art. 183. (1) (Prima comparizione
delle parti e trattazione della causa)
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il
giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando
occorre, pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo
102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo,
terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e
terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza
di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve Procedere a norma dell'art. 185.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo
comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi'
chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare
e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) nn termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia'
proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni
nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle
domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni
documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova
contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il
giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova
ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza,
questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti
d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo'
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i
mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonche' depositare memoria
di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si
riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con l'ordinanza che ammette le prove il
giudice puo' in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio
delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui al terzo comma.
L'ordinanza di cui al settimo comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre
giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero
sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel
primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere gli atti.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza
dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 183. (Prima udienza di trattazione)
Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti
presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata
comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai
sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il
quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con
atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere
di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni,
dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116.
Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e
indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì
chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il
deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni
e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine
perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o
modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande
e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i
provvedimenti di cui all'articolo 184." |