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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo I:DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione I:DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI |
Art. 168-bis. (Designazione del giudice istruttore) Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il
cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto
scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti
al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione.
Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il
presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.
(1) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353. |