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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
Capo I:DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA |
| Sezione I:DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI |
Art. 163-bis. (Termini per comparire) Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione
debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta (1) giorni se il
luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta (1) giorni se
si trova all'estero. (1) Comma così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006. |