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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo I: DELLE PARTI

Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

    

Art. 80. (Provvedimento di nomina del curatore speciale)

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace [, al pretore] (1) o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

(1) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

    
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