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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI |
Capo I: DELLE PARTI |
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
| Art. 79.(Istanza di nomina del curatore speciale) La nomina del
curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso chiesta dal
pubblico ministero. Puo' essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata
o assistita, sebbene incapace, nonche' dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto
di interessi, dal rappresentante. |