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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo I: DELLE PARTI

Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

   
Art. 79.(Istanza di nomina del curatore speciale)

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo' essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche' dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

    
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