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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI |
Capo I: DELLE PARTI |
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
Art. 77. (Rappresentanza del procuratore e dell'institore) Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in
giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente
per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. |