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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI |
Capo I: DELLE PARTI |
Art. 75. (1) (Capacita' processuale) Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti
che vi si fanno valere. (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. |