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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
| Art. 73. (Astensione del pubblico ministero) Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione. |