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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
Art. 71. (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero) Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo comma
dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero
affinche' possa intervenire. |