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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE

    

Art. 70. (1) (Intervento in causa del pubblico ministero)

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
[4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;] (2)
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
(2) Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533

    
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