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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
Art. 70. (1) (Intervento in causa del pubblico ministero) Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio: (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che
comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di
procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992. |