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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE |
Art. 68. (Altri ausiliari) Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessita', il giudice, il cancelliere
o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o
professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non e' in grado di
compiere da se' solo. |