www.foroeuropeo.it - il portale del giurista

aggiornamenti

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

   

Art. 67. (Responsabilita' del custode)

Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500. (1)

Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

(1) Comma modificato dall'art. 45 comma 9 - L. 69/2009  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009)

  

Formulazione precedente alla legge 69/2009

Art. 67. (Responsabilita' del custode)

Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a € 10.

Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

  
precedente                                                successivo