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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE |
Art. 67. (Responsabilita' del custode) |
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500. (1) |
Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia. |
(1) Comma modificato dall'art. 45 comma 9 - L. 69/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009) |
Formulazione precedente alla legge 69/2009 |
Art. 67. (Responsabilita' del custode) |
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che
non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria |
Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia. |
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