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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

   

Art. 66. (Sostituzione del custode)

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'art. 65, secondo comma. (1)

(1) Comma cosė sostituito dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

    
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