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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO |
Art. 60. (Responsabilita' del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario) Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili: |