www.foroeuropeo.it - il portale del giurista

aggiornamenti

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

   

Art. 58. (Altre attivita' del cancelliere)

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

    
precedente                                                successivo