| www.foroeuropeo.it - il portale del giurista |
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO |
Art. 57. (Attivita' del cancelliere) Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge,
le attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. |