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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI

   
Art. 55. (1) [(Responsabilità civile del giudice)]

(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.

    
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