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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI

  

Art. 53. (Giudice competente)

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. (1)
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

(1) Comma cosė modificato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

    
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