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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI |
Art. 53. (Giudice competente) Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace;
il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. (1) (1) Comma cosė modificato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51. |